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Sez. L, Sentenza n. 2453 del 18/06/1975 (Rv. 376346 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - EFFICACIA - DISSENSO DEL GIUDICE - ESPRESSA CONFUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376346-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - EFFICACIA - DISSENSO DEL GIUDICE - ESPRESSA CONFUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplice allegazioni difensive a contenuto tecnico; pertanto, il giudice di merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del perito di parte, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con tali osservazioni. (Conf 1289/71, mass n 341475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)