Sez. L, Sentenza n. 2453 del 18/06/1975 (Rv. 376346 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - EFFICACIA - DISSENSO DEL GIUDICE - ESPRESSA CONFUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - EFFICACIA - DISSENSO DEL GIUDICE - ESPRESSA CONFUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplice allegazioni difensive a contenuto tecnico; pertanto, il giudice di merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del perito di parte, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con tali osservazioni. (Conf 1289/71, mass n 341475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)