diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3439 del 14/10/1976 (Rv. 382202 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382202-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico. Pertanto, il giudice del merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del consulente di parte quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con tali osservazioni. (Conf 2453/75, mass n 376346).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)