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Sez. L, Sentenza n. 13216 del 22/05/2008 (Rv. 603190 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo anche ai fini previdenziali ed assistenziali - A far data dall'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993, di conversione del d.l. n. 6 del 1993 - Potere del giudice di disapplicare, in mancanza dei prescritti requisiti, l'atto di iscrizione, non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria (ex art. 7 legge n. 443 del 1985) - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603190-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, accertamento che, fin dall'entrata in vigore della legge n. 443, del 1985, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 del 1993) ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 della legge n. 443 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1996 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)