Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 07/04/1978 (Rv. 391001 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PREVIA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO AL DEBITORE E PREVIA AUDIZIONE DI ESSO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PREVIA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO AL DEBITORE E PREVIA AUDIZIONE DI ESSO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il tribunale che dichiara il fallimento in esecuzione del decreto con il quale la Corte d'appello abbia accolto il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, disponendo la rimessione degli Atti a norma dell'art 22, terzo comma, legge fallimentare, non e tenuto a disporre la preventiva comunicazione o notificazione di detto decreto al debitore, ne a convocare in camera di consiglio il debitore stesso, allorche questi abbia gia esercitato davanti alla Corte d'appello il proprio diritto di difesa, anche se siano state presentate medio tempore ulteriori istanze di fallimento rispetto a quella o a quelle antecedenti che abbiano giustificato l'accoglimento del reclamo e la remissione degli Atti al tribunale per la dichiarazione del fallimento. (Conf 1322/75, mass n 374842).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)