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Sez. L, Sentenza n. 4271 del 19/07/1985 (Rv. 441762 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ NELLE IPOTESI DI EVENTUALE COMMISSIONE DI FATTI ILLECITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441762-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ NELLE IPOTESI DI EVENTUALE COMMISSIONE DI FATTI ILLECITI - ESCLUSIONE.*

L'art. 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, stabilendo l'Obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare ai lavoratori interessati i nominativi del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa, vieta ogni Forma di controllo occulto inteso ad accertare la trasgressione, nello svolgimento della prestazione lavorativa, delle prescrizioni dettate dall'art. 2104 cod. civ. e, pertanto, non trova applicazione nelle ipotesi di eventuale realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. (Conf 2042/83, mass n 426896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)