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Sez. 2, Sentenza n. 292 del 16/01/1987 (Rv. 450040 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - CON ASTA PUBBLICA O LICITAZIONE PRIVATA - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - FUNZIONE - ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO - SUCCESSIVA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - NATURA - MERA FORMALITÀ - APPALTO - POSSIBILITÀ DELLE PARTI DI FAR COINCIDERE L'INIZIO DEI LAVORI CON LA DATA DELLA STIPULAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450040-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - CON ASTA PUBBLICA O LICITAZIONE PRIVATA - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - FUNZIONE - ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO - SUCCESSIVA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - NATURA - MERA FORMALITÀ - APPALTO - POSSIBILITÀ DELLE PARTI DI FAR COINCIDERE L'INIZIO DEI LAVORI CON LA DATA DELLA STIPULAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il principio in forza del quale, nel contratto di appalto concluso con la P.a. O con altro ente tenuto per legge ad adottare il capitolato generale di appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici, il verbale di aggiudicazione è l'atto conclusivo del procedimento costitutivo del vincolo negoziale, mentre la successiva stipulazione del contratto medesimo configura mera formalità, non osta a che le parti, nel caso concreto, possano concordemente stabilire, (il che spetta al giudice del merito rilevare, nell'ambito di un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, ove congruamente e correttamente motivato), che proprio con la data di tale stipulazione coincida quella di inizio dei lavori, da cui decorre il termine per l'ultimazione degli stessi. (V 6273/85, mass n 443383; (V 2938/84, mass n 434979; (V 5404/81, mass n 416113; (V 3682/81, mass n 414320).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)