Sez. 1, Sentenza n. 6273 del 11/12/1985 (Rv. 443383 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - STIPULATI CON LO STATO - REGISTRAZIONE - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI CON LA P.A. CON IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA O DELLA LICITAZIONE PRIVATA - MOMENTO DELL'INSORGENZA DELLO OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE - IDENTIFICAZIONE IN QUELLO DELLA STIPULAZIONE DI FORMALE CONTRATTO E NON IN QUELLO DELLA FORMAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - STIPULATI CON LO STATO - REGISTRAZIONE - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI CON LA P.A. CON IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA O DELLA LICITAZIONE PRIVATA - MOMENTO DELL'INSORGENZA DELLO OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE - IDENTIFICAZIONE IN QUELLO DELLA STIPULAZIONE DI FORMALE CONTRATTO E NON IN QUELLO DELLA FORMAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - CONDIZIONI.*
Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il momento dell'insorgenza dell'Obbligo della registrazione, anche al fine della decadenza da eventuali benefici fiscali secondo la previsione dello art. 110 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, deve identificarsi, anziché in quello della formazione del verbale di aggiudicazione (che normalmente segna la Costituzione del vincolo negoziale), in quello successivo della stipulazione di formale contratto, qualora risulti che le parti abbiano espressamente voluto differire la nascita del rapporto a tale stipulazione. (V 5404/81, mass n 416113).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 81, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)