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Sez. L, Sentenza n. 6411 del 09/06/1993 (Rv. 482721 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale ex art. 7 statuto lavoratori - Revoca - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482721-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Nell'ipotesi di ricorso al procedimento arbitrale previsto per l'impugnazione di sanzioni disciplinari dall'art. 7, sesto comma della legge n. 300 del 1970, la manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale può essere revocata (e l'esperibilità dell'azione giudiziaria non è quindi preclusa) fino a quando non si è completato, con l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte di tutti gli arbitri, il procedimento previsto dalla legge per la costituzione del collegio, ancorché in mancanza di tale accettazione sia intervenuta la convocazione del collegio arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 sexies CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)