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Sez. L, Sentenza n. 12798 del 02/09/2003 (Rv. 566488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Impugnativa - Alternatività tra il procedimento arbitrale ex art. 7 legge n. 300 del 1970 e il giudizio ordinario - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto di cui all'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 - che dà luogo ad un arbitrato irrituale - l'azione rivolta all'accertamento della nullità del provvedimento disciplinare è esperibile davanti al giudice del lavoro, sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio, il che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico, dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)