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Sez. L, Sentenza n. 16637 del 05/11/2003 (Rv. 567922 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Prova documentale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567922-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA

Nella causa promossa dal lavoratore nei confronti dell'ex datore di Lavoro e dell'INPS per la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, l'onere probatorio relativo all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (a differenza di quello riguardante la durata e l'ammontare della retribuzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 568 del 1989) può essere soddisfatto solo mediante documenti.(Nella specie il giudice d'appello avendo accertato la sussistenza di una duplicità di rapporti in capo al ricorrente, il primo quale collaboratore del padre e il secondo quale titolare dell'impresa agricola, aveva escluso la prova testimoniale volta a dimostrare che nella titolarità dell'azienda vi era stata una mera modifica soggettiva con successione dal padre al fratello del ricorrente. La S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha rilevato che la prova testimoniale avrebbe inammissibilmente investito il contenuto e la diversa natura del rapporto diversamente emergenti dal dato documentale).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)