Sez. L, Sentenza n. 1732 del 16/02/2000 (Rv. 533937 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Prova documentale - NecessitĂ .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
Nella causa promossa dal lavoratore nei confronti dell'ex datore di lavoro e dell'INPS per la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, l'onere probatorio relativo all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (a differenza di quanto riguarda la durata e l'ammontare della retribuzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 568 del 1989) può essere soddisfatto solo mediante documenti.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)