Sez. L, Sentenza n. 8503 del 21/08/1990 (Rv. 468964 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - DOCUMENTI DI DATA CERTA - NECESSITÀ - LIMITI - DURATA DEL RAPPORTO ED ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE - MEZZI DI PROVA DIVERSI - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - DOCUMENTI DI DATA CERTA - NECESSITÀ - LIMITI - DURATA DEL RAPPORTO ED ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE - MEZZI DI PROVA DIVERSI - AMMISSIBILITÀ.*
Alla stregua delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1984 e n. 568 del 1989, ai fini della Costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato deve essere provata con documenti di data certa, ammettendosi mezzi di prova diversa solo in ordine alla durata del rapporto ed all'ammontare della retribuzione. (V 2053/90, mass n 465886; (V 9/89, mass n 461483; (V 5239/88, mass n 459930; (V 5002/88, mass n 459807).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)