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Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 16/06/1971 (Rv. 352369 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GIUDIZIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - MERA APPLICAZIONE DEL RIPARTO DI SPESE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1971-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352369-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GIUDIZIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - MERA APPLICAZIONE DEL RIPARTO DI SPESE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI.*

Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini di un edificio, qualora in giudizio si discuta della posizione debitoria, rispetto ai contributi condominiali, di singoli condomini ed il giudice non debba discostarsi dai criteri di ripartizione di spesa preventivamente approvati dall'assemblea, ma debba soltanto farne applicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)