diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13130 del 01/06/2006 (Rv. 590622 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico e morale - Liquidazione - Carattere equitativo - Criteri tabellari predeterminati e standardizzati - Utilizzazione - Legittimità - Denuncia di vizio di motivazione - Oneri della parte.
Stato
decisa il 2006-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590622-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

. In tema di liquidazione del danno biologico, che è di natura equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito che provvede alla liquidazione: in tal caso, non deve motivare in ordine al criterio applicato, mentre, qualora se ne discosti, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, è tenuto a dare ragione della diversa scelta. Peraltro, poiché dette tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza - consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle - non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)