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Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005 (Rv. 587249 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico e morale - Criteri tabellari - Denuncia di vizio di motivazione - Oneri della parte.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587249-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di danno biologico e morale la liquidazione per punto d'invalidità effettuata sulla scorta delle cosiddette tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari, si fonda sul potere del giudice di fare ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.. Peraltro, poiché dette tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza - consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle - non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)