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Sez. 3, Sentenza n. 16237 del 03/08/2005 (Rv. 584665 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione - Carattere equitativo - Criteri tabellari predeterminati e standardizzati - Utilizzazione - Legittimità - Utilizzazione della tabella adottata in altri uffici giudiziari - Ammissibilità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584665-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di liquidazione del danno biologico, che è di natura equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito che provvede alla liquidazione: in tal caso, non deve motivare il criterio applicato, mentre, qualora se ne discosti, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, è tenuto a dare ragione della diversa scelta. Ne consegue che, qualora il tribunale abbia fatto riferimento alla tabella locale, non ha pregio la censura di disparità di trattamento rispetto alle liquidazioni del danno biologico effettuate in altre sedi giudiziarie, non potendo la Corte di cassazione (né la Corte costituzionale in ipotesi di rimessione ad essa della questione) sostituirsi al legislatore nell'adozione di una disciplina normativa del danno biologico. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso precisando che il giudice di merito aveva anche effettuato la necessaria personalizzazione al caso specifico del criterio adottato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)