Sez. 3, Sentenza n. 983 del 18/02/1981 (Rv. 411513 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La mutatio libelli, non consentita dall'art 184 cod proc civ, si ha quando l'attore, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, proponga una nuova domanda, basata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti a fondamento dell'originaria domanda, formulata con l'atto di citazione, dando cosi luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia. Non ricorre invece tale situazione qualora, fermi restando il petitum e la causa petendi, si specifichino ulteriori circostanze di fatto a sostegno della originaria domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)