Sez. 1, Sentenza n. 2374 del 10/04/1985 (Rv. 440232 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE CUMULATIVA CON L'AZIONE DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE ORIGINARIA DI AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - MUTAMENTO IN DOMANDA DI ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE CUMULATIVA CON L'AZIONE DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE ORIGINARIA DI AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - MUTAMENTO IN DOMANDA DI ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Azione d'indebito arricchimento, in relazione alla locupletazione che un soggetto abbia ricevuto beneficiando di una prestazione senza pagarne il corrispettivo, assume, rispetto all'Azione contrattuale rivolta a conseguire detto corrispettivo, i connotati di una domanda, non solo sussidiaria (art. 2042 cod. civ.), ma anche distinta, risultando diversi tanto il bene cui tende l'Azione stessa (petitum), quanto i fatti giuridici posti a suo fondamento (causa petendi). Pertanto, se deve riconoscersi la possibilità di proporre cumulativamente, con l'atto introduttivo del giudizio, l'Azione contrattuale e quella di arricchimento, ferma restando la subordinazione della seconda alla Mancanza dei requisiti per l'esperibilità della prima, deve negarsi che, nella controversia promossa con domanda d'indennizzo per indebito arricchimento, possa successivamente avanzarsi, nel corso del giudizio di primo grado, ed in presenza di opposizione o mancata accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, domanda di adempimento contrattuale, vertendosi in tema di mutatio e non mera emendatio libelli. (V 983/81, mass n 411513).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)