Sez. 1, Sentenza n. 2657 del 23/04/1980 (Rv. 406406 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO RIVELATORI DELLA TEMPORANEITA DELLA CRISI DELLO IMPRENDITORE E DELLA CONFIGURABILITA DI UN'IMPRESA MERITEVOLE DEL BENEFICIO INVOCATO - SUFFICIENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO RIVELATORI DELLA TEMPORANEITA DELLA CRISI DELLO IMPRENDITORE E DELLA CONFIGURABILITA DI UN'IMPRESA MERITEVOLE DEL BENEFICIO INVOCATO - SUFFICIENZA.*
Il provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per la sua natura di provvedimento giurisdizionale, deve essere, sia pure succintamente, motivato: in particolare, puo ritenersi conforme a tale indispensabile esigenza soltanto se contiene l'indicazione degli elementi di fatto dai quali il tribunale ha tratto il convincimento che la crisi economica e finanziaria dello imprenditore ha carattere temporaneo, e cioe che e rimediabile nel termine di un anno, e che l'impresa e meritevole del beneficio invocato. (Conf 5680/78, mass n 395465; (Conf 4650/76, mass n 383397).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)