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Sez. 1, Sentenza n. 5594 del 16/09/1983 (Rv. 430532 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - NATURA GIURISDIZIONALE DECISORIA E DEFINITIVA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430532-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - NATURA GIURISDIZIONALE DECISORIA E DEFINITIVA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - CONTENUTO.*

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, data la sua natura giurisdizionale decisoria e definitiva, deve essere motivato, sia pure succintamente, con riferimento a quanto stabilito dagli art. 187 (come sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1978 n. 391) e 188 legge fall., e l'Obbligo della motivazione intanto può ritenersi assolto, in quanto il provvedimento contenga le indicazioni degli elementi contabili e di fatto risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attività, allegato alla domanda di ammissione, i quali abbiano convinto il tribunale della temporaneità dello stato di difficoltà finanziaria dell'imprenditore e circa la rimediabilità di tale stato entro il termine massimo stabilito dalla legge, ed enunci altresì le ragioni per cui l'imprenditore stesso è stato ritenuto meritevole del beneficio. (Conf 7050/82, mass n 424717; (Conf 3331/81, mass n 413904; (Conf 1184/81, mass n 411748; (Conf 3643/80, mass n 407505; (Conf 2657/80, mass n 406406; (Conf 1049/80, mass n 404520).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge 24/07/1978 num. 391 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)