Sez. 1, Sentenza n. 3331 del 21/05/1981 (Rv. 413904 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - REQUISITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - REQUISITI.*
Il provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, data la natura giurisdizionale, deve essere, sia pure succintamente, motivato. In particolare, poiche l'art 187 della legge fallimentare (come sostituito dall'art 1 della legge 24 luglio 1978 n 391) ed il successivo art 188 richiedono, per l'ammissione a detta procedura, che l'imprenditore si trovi in temporanea difficolta di adempiere le proprie obbligazioni ed appaia meritevole del beneficio, nonche l'accertamento, da parte del giudice, di 'comprovate possibilita di risanare l'impresà, in tanto puo ritenersi assolto l'Obbligo della motivazione, in quanto il provvedimento contenga la indicazione degli elementi contabili e di fatto, risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attivita allegato alla domanda di ammissione, i quali abbiano convinto il tribunale circa la temporaneita dello stato di difficolta finanziaria dello imprenditore e della rimediabilita di tale stato entro il termine massimo stabilito dalla legge, ed enunci le ragioni per cui l'imprenditore stesso e stato ritenuto meritevole del beneficio. (V 2657/80, mass n 406406; (V 5680/78, mass n 395465; (V 4650/76, mass n 383397).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge 24/07/1978 num. 391 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)