Sez. 2, Sentenza n. 7829 del 19/05/2003 (Rv. 563291 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Retroattività della pronuncia - Effetti - Restituzione della prestazione ricevuta - Obbligo delle parti - Configurabilità - Domanda della parte - Necessità - Pronuncia d'ufficio - Legittimità - Esclusione - Proposizione della domanda in grado di appello - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Nei contratti prestazioni corrispettive (nella specie, preliminare di compravendita di immobile), la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento; tuttavia, in assenza di una espressa domanda della parte, il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto e siffatta domanda non può essere proposta per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345, cod. proc. civ.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)