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Sez. 2, Sentenza n. 6880 del 18/06/1991 (Rv. 472731 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione | Restituzione delle prestazioni - Domanda della parte interessata - Necessità - Proposizione in grado di appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472731-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur importando per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ. l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata, la quale per altro non può proporsi per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto. Essa infatti trova fondamento nelle norme sulla ripetizione dello indebito e dà luogo ad una pronuncia di condanna, diversamente dall'azione di risoluzione che ha natura costitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)