Sez. 2, Sentenza n. 20257 del 20/10/2005 (Rv. 585205 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Restituzione della prestazione ricevuta - Domanda della parte - Necessità - Pronuncia d'ufficio - Legittimità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
In tema di risoluzione del contratto, l'effetto restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi, sul piano sostanziale, di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte; pertanto non può essere adottato d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)