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Sez. 2, Sentenza n. 20257 del 20/10/2005 (Rv. 585205 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Restituzione della prestazione ricevuta - Domanda della parte - Necessità - Pronuncia d'ufficio - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585205-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tema di risoluzione del contratto, l'effetto restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi, sul piano sostanziale, di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte; pertanto non può essere adottato d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)