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Sez. L, Sentenza n. 682 del 24/01/1987 (Rv. 450389 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ULTERIORE DIMINUZIONE IN MISURA APPREZZABILE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - APPLICAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO AL LAVORO AGRICOLO.*
Stato
decisa il 1987-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450389-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ULTERIORE DIMINUZIONE IN MISURA APPREZZABILE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - APPLICAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO AL LAVORO AGRICOLO.*

A seguito della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale può essere riconosciuta la pensione d'Invalidità anche allo assicurato la cui capacità di guadagno sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito) purché l'assicurato stesso si sia inserito nel mondo del lavoro operando così attivamente nel settore della produzione da determinare una successiva ulteriore riduzione (in misura apprezzabile, seppur di minore entità) della sua capacità di guadagno, presupposto questo che il giudice del merito deve accertare col necessario rigore. Tale principio trova applicazione anche in riferimento al lavoro agricolo e con riguardo ad una componente di una famiglia colonica, la cui residua capacità di guadagno va valutata, in relazione alle attività più leggere che presuntivamente competono alle Donne nell'ambito di detta famiglia. (V 825/85, mass n 439009).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)