Sez. L, Sentenza n. 10290 del 22/11/1996 (Rv. 500709 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PREESISTENZA | Quadro normativo conseguente a Corte Cost. n. 163 del 1983 sul rischio precostituito - Ulteriore riduzione della capacità di guadagno (e ora di lavoro) dipendente da fattori diversi dall'evoluzione delle condizioni psicofisiche - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza dell'evoluzione del quadro familiare e delle modalità lavorative in campo agricolo sulla capacità lavorativa di persona affetta da minorazione psichica.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PREESISTENZA
In materia di invalidità pensionabile e cosiddetto rischio precostituito, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1938 nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno, ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo, subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto (Corte Cost., sentenza n. 163 del 1983), deve ritenersi che abbia rilevanza non solo l'evoluzione dello stato psicofisico dell'assicurato, ma anche ogni altra circostanza la quale, successivamente all'instaurarsi del rapporto assicurativo, incida in modo ulteriormente peggiorativo sulla capacità di guadagno (e, secondo la disciplina ora vigente, sulla capacità di lavoro) del soggetto con tale capacità già inizialmente ridotta a meno di un terzo del normale. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica medico - legale, senza prendere in considerazione l'allegazione dell'assicurata - e i relativi elementi di prova - secondo cui la stessa, nonostante una grave riduzione di capacità dipendente da oligofrenia di alto grado ed esiti epilettici di encefalite infantile, era stata in grado di svolgere effettivamente lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare, perdendo successivamente tale possibilità a seguito della disgregazione del nucleo familiare e del venir meno delle tradizionali lavorazioni manuali).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)