Sez. 6, Sentenza n. 13844 del 02/12/2016 Ud. (dep. 21/03/2017) Rv. 270372 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Confisca per equivalente disposta in primo grado - Qualificazione come confisca diretta in appello - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione della confisca in appello come diretta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che pur avendo la confisca per equivalente natura essenzialmente sanzionatoria, ciò che rileva è l'effetto derivante dalla misura applicata, che resta immutato, salva la sua corretta qualificazione giuridica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)