Sez. 6, Sentenza n. 10708 del 18/02/2016 Ud. (dep. 14/03/2016) Rv. 266558 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Confisca per equivalente disposta in primo grado - Qualificazione come confisca obbligatoria in appello - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione in appello come obbligatoria, in quanto prezzo del reato, della confisca per equivalente disposta in primo grado, poichè l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la riqualificazione in appello deve ritenersi consentita anche quando da essa dipenda il mantenimento della confisca, potendo l'imputato far valere le proprie ragioni con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)