Sez. U, Sentenza n. 759 del 17/01/2006 (Rv. 585785 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso dinanzi alle Sezioni Unite civili - Posizione del P.G. presso la Corte di Cassazione - Contraddittore dell'incolpato - Esclusione - Soggetto imparziale - Sussistenza - Fondamento - Cessazione dell'esigenza di evitare l'attribuzione dell'azione disciplinare ad un organo amministrativo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui prevede che nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati il P.G. presso la S.C. svolge contemporaneamente le funzioni di promotore dell'azione disciplinare e di contraddittore del ricorrente: tale disposizione, infatti, nel porre una scissione tra la titolarità dell'azione disciplinare, appartenente al Ministro della Giustizia, e l'esercizio della stessa, che spetta al P.G., soddisfa l'esigenza di evitare che l'esercizio di detta azione sia attribuito ad un organo amministrativo; con l'emanazione della sentenza disciplinare, tuttavia, tale esigenza viene meno, con la conseguenza che nel giudizio di cassazione il P.G. non assume la posizione di contraddittore dell'incolpato, ma attua la sua qualità di soggetto imparziale nel processo.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 14, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)