Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 06/05/1968 (Rv. 333014 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - PROCESSO FORMALMENTE AUTONOMO - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE - INAPPLICABILITA- PROVVEDIMENTO DI URGENZA PER IL LIBERO ACCESSO - GIUDIZIO PER LA REINTEGRA DA SPOGLIO - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - PROCESSO FORMALMENTE AUTONOMO - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE - INAPPLICABILITA- PROVVEDIMENTO DI URGENZA PER IL LIBERO ACCESSO - GIUDIZIO PER LA REINTEGRA DA SPOGLIO - LEGITTIMITA.*
Il ricorso al giudice a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. e diretto soltanto ad ottenere un provvedimento cautelare al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito. Il giudizio di merito si inizia solo con la proposizione della relativa domanda entro il termine perentorio fissato al ricorrente secondo quanto stabilito dall'art. 702 cod. proc. civ.. il procedimento per i provvedimenti di di urgenza e il successivo giudizio di merito costituiscono pertanto, anziche fasi distinte d'un medesimo processo, due processi formalmente autonomi, conseguentemente nel giudizio di merito non puo parlarsi di inammissibilita della domanda per diversita e, quindi, per novita di essa rispetto a quella precedentemente formulata nel ricorso diretto ad ottenere un provvedimento d'urgenza. Da cio discende che il divieto di proporre domande nuove non puo essere invocato qualora, proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per ottenere un provvedimento d'urgenza diretto a garantire la conservazione del libero accesso in un determinato luogo, il ricorrente abbia poi chiesto nel successivo giudizio di merito un provvedimento tipicamente possessorio quale la reintegra da spoglio nel possesso del luogo medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)