Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 22/11/1971 (Rv. 354933 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - OGGETTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - INIZIO - CONDIZIONI - AUTONOMIA FORMALE DEI DUE PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO DI DOMANDE NUOVE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - OGGETTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - INIZIO - CONDIZIONI - AUTONOMIA FORMALE DEI DUE PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO DI DOMANDE NUOVE - AMMISSIBILITA.*
Il ricorso previsto dall'art 700 cod proc civ e diretto ad ottenere un provvedimento cautelare idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito; ed il relativo procedimento si esaurisce con l'emanazione, da parte del giudice, del provvedimento di urgenza e con la conferma del provvedimento stesso. Il giudizio di merito, che si inizia nel termine perentorio fissato dal pretore ai sensi dell'art 702 cod proc civ, ha carattere del tutto autonomo e distinto da tale procedimento, con la conseguenza che in esso possono proporsi anche domande diverse da quelle formulate nel ricorso. (V 3059'69, mass n 342979; 1391'68, mass n 333014; 3796'68, mass n (337203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)