Sez. 2, Sentenza n. 3059 del 05/09/1969 (Rv. 342979 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - OGGETTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - INIZIO - CONDIZIONI - AUTONOMIA FORMALE DEI DUE PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO DI DOMANDE NUOVE NEI CONFRONTI DI UNA SOLA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - OGGETTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - INIZIO - CONDIZIONI - AUTONOMIA FORMALE DEI DUE PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO DI DOMANDE NUOVE NEI CONFRONTI DI UNA SOLA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
Il ricorso al giudice a norma dell'art 700 cod proc civ e diretto soltanto ad ottenere un provvedimento cautelare al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito. Il giudizio di merito si inizia solo con la proposizione della relativa domanda entro il termine perentorio fissato al ricorrente secondo quanto stabilito dall'art 702 cod proc civ. il procedimento per i provvedimenti di urgenza e il successivo giudizio di merito costituiscono pertanto, anziche fasi distinte d'un medesimo processo, due processi formalmente autonomi. Conseguentemente, nel giudizio di merito possono proporsi anche domande diverse da quelle formulate nel ricorso, e nei confronti altresi di una sola delle parti contro le quali il ricorso stesso sia stato proposto. (V 1391, 68, massima n 333014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)