Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008 (Rv. 605618 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Azione di accertamento del credito e di condanna nei confronti di impresa in liquidazione coatta amministrativa in sede di cognizione ordinaria - Conseguenza - Improponibilità o improcedibilità della domanda - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento per danni provocati nell'esercizio dell'attività venatoria nella vigenza della legge n. 968 del 1977.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito; ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum". (La S.C. ha ritenuto applicabile il principio riportato anche in relazione alla domanda, proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, di risarcimento per i danni provocati nell'esercizio di attività venatoria nella vigenza della legge n. 968 del 1977, abrogata dalla legge n. 157 del 1992, in difetto, in materia di assicurazione obbligatoria per i detti danni, di una norma analoga a quella dettata dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969, abrogata dal d.lgs. n. 209 del 2005).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)