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Sez. U, Sentenza n. 604 del 01/09/1999 (Rv. 529543 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Opposizione all'esecuzione - Provvedimento dichiarativo di difetto di giurisdizione sulla sola istanza di sospensione - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529543-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e di contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, il provvedimento del giudice che neghi di avere giurisdizione sull'istanza di sospensione senza rendere alcuna decisione in ordine alla proposta opposizione non è ostativo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)