Sez. U, Sentenza n. 138 del 15/03/1999 (Rv. 524115 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Proposizione - Ammissibilità - Condizioni - Provvedimento amministrativo - Impugnazione - Richiesta di annullamento e contestuale richiesta di sospensione ex art. 21 legge 1034/71 - Rigetto dell'istanza di sospensione e contemporanea pronuncia sulla giurisdizione da parte del G.A. - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La norma di cui all'art. 41 cod. proc. civ. (a mente del quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è più ammissibile se il giudice di merito adito abbia già emesso una pronuncia sulla giurisdizione) non si applica nel caso in cui il giudice amministrativo, adito con unico ricorso sia per l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, sia per il provvedimento di sospensione dell'efficacia del medesimo ex art. 21 legge 1034/71, abbia sì declinato la propria giurisdizione, ma solo con riferimento alla richiesta di sospensiva (come dimostrato, nel caso di specie, dal tipo di provvedimento adottato - ordinanza -, dall'espresso riferimento all'art. 21 legge cit., dalla mancanza di ogni provvedimento in ordine alle spese), con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)