Sez. 6, Sentenza n. 10931 del 01/02/2017 Cc. (dep. 06/03/2017) Rv. 270494 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Contestuale applicazione di misura cautelare - Compatibilità con la misura di prevenzione - Sussistenza - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione personali, l'arresto e la successiva applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non determinano la sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non sussistendo alcuna incompatibilità tra misure di prevenzione e misure cautelari, tranne nel caso in cui siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sottoposizione a misura cautelare si pone come indiretta conferma del giudizio di pericolosità, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell'indagato ed al concreto rischio di commissione di reati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 13, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)