Sez. 1, Sentenza n. 5323 del 12/09/2017 Cc. (dep. 05/02/2018) Rv. 272289 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione personali - Ripristino conseguente a sospensione per effetto dell'applicazione di una misura di sicurezza - Revoca di anticipata quest'ultima per cessata pericolosità del sottoposto - Obbligo di motivazione del giudice della prevenzione - Caratteristiche - Indicazioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini del ripristino dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale sospesa per effetto dell'applicazione di una misura di sicurezza, qualora quest'ultima sia stata anticipatamente revocata per cessata pericolosità del sottoposto, il giudice che intenda discostarsi dalle valutazioni sottese a tale decisione è tenuto a confrontarsi con le stesse, soprattutto se recenti ed in mancanza di elementi sopravvenuti, rendendo ragione della persistente attualità della pericolosità sociale dell'interessato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 9, Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)