Sez. L, Sentenza n. 12503 del 21/09/2000 (Rv. 540335 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Operatività dell'art. 2, terzo comma, lett. A), legge n. 1204 del 1971 - Condizioni - Accertamento - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Ai fini dell'operatività dell'art. 2, terzo comma lett. A) della legge n. 1204 del 1971 - rende inoperante il licenziamento della lavoratrice madre sancito dal primo comma dello stesso articolo quando ricorra "colpa grave da parte della lavoratrice" - non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991) verificare - con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro - se sussista quella colpa specificatamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto; tale verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)