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Sez. L, Sentenza n. 610 del 20/01/2000 (Rv. 532995 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Limiti - Colpa grave costituente giusta causa - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532995-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Ai fini dell'operatività della norma dell'art. 2, terzo comma, lett. a), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - che rende inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre sancito dal primo comma dello stesso articolo, quando ricorra "colpa grave da parte della lavoratrice"- non è sufficiente accertare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione contemplata dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, ma è invece necessario - anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 - verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla disciplina pattizia per generici casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. Salvo restando che la suddetta verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psico - fisiche legate allo stato di gestazione e di maternità, le quali possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)