Sez. L, Sentenza n. 9405 del 11/06/2003 (Rv. 564195 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Limiti - Licenziamento intimato nel periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze - Presunzione dell'intimazione a causa di matrimonio - Colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento - Accertamento relativo - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante quando ricorra "colpa grave da parte della lavoratrice", che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione contemplata dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 - verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla disciplina pattizia per generici casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. Altrettanto vale nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice intimato nel periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze, in quanto la presunzione legale, stabilita dall'art. 1, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 70, che esso sia stato disposto a causa di matrimonio, resta superata qualora il datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, fornisca la prova della sussistenza di una delle cause di licenziamento tassativamente elencate nell'ultimo comma dello stesso art. 1, che rinvia alle ipotesi previste dalle lettere a, b, e c, dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fra le quali rientra il caso di colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di risoluzione del rapporto. In entrambi i casi l'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi.
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 09/01/1963 num. 70 art. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)