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Sez. 3, Sentenza n. 3952 del 13/09/1977 (Rv. 387649 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1957 COD CIV - APPLICABILITA ALLA FIDEJUSSIONE SEMPLICE ED A QUELLA SOLIDALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1977-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387649-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1957 COD CIV - APPLICABILITA ALLA FIDEJUSSIONE SEMPLICE ED A QUELLA SOLIDALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI.*

L'art 1957 cod civ - che impone al creditore l'Onere di richiedere giudizialmente, entro un certo termine, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fidejussore, pena la decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo - si riferisce sia alla fidejussione semplice che a quella solidale; ma diverso, nelle due ipotesi, e (o puo essere) il soggetto passivo dell'Azione. Questa, nel primo caso, e da ricollegare anche all'Onere della preventiva escussione del debitore principale, contro il quale percio va esclusivamente proposta e diligentemente continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritardato Esercizio del diritto di credito pregiudichi le ragioni del fidejussore verso il debitore principale, onde l'istanza giudiziale puo essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei ad impedire la Estinzione della fidejussione. (Conf 2898/76, mass n 381656; (Conf 688/76, mass n 379329; (Conf 886/74, mass n 368786; (Conf 2945/73, mass n 376591; (Conf 1851/73, mass n 364862; (contra 1780/74, mass n 369965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)