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Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 06/09/2007 (Rv. 599413 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Diritto reale d'uso a favore degli acquirenti delle unità immobiliari - Sussistenza - Accertamento giudiziale - Conseguenze - Integrazione del prezzo a favore del venditore originario - Necessità - Terzo acquirente dell'area di parcheggio - Diritto all'integrazione del corrispettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599413-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE

In tema di spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni ai sensi dell'art.18 della legge n. 765 del 1967, qualora operi, per legge, a favore degli acquirenti delle singole unità abitative il diritto d'uso del parcheggio in contrasto con la volontà contrattuale, il diritto all'integrazione del prezzo, che ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto, spetta al venditore originario ma non al terzo eventuale successivo acquirente dell'area, che è estraneo al contratto intercorso fra venditore ed acquirenti.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)