Sez. L, Sentenza n. 14940 del 01/07/2014 (Rv. 631599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Autoferrotranvieri - Lavoro a turni - Riposo giornaliero - Disciplina - Regime anteriore al d.lgs. n. 66 del 2003 - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
In tema di lavoro a turni del personale autoferrotranviario, nel regime anteriore al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - che per la prima volta ha disciplinato compiutamente il riposo giornaliero - trova applicazione in via analogica, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, la legge 22 febbraio 1934, n. 370, per cui è sufficiente che l'avvicendamento dei turni, con il rispetto del riposo settimanale (unico costituzionalmente tutelato), non incida in maniera apprezzabile sul diritto al riposo giornaliero, dovendosi consentire le ventiquattro ore consecutive di riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno elevata sul riposo giornaliero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per usura psico-fisica, avendo accertato che la parziale sovrapposizione di riposo settimanale e giornaliero nel passaggio dal terzo al primo turno era compensato dalla fruizione di circa 48 ore di riposo nel cambio tra il primo ed il secondo turno, riequilibrando il rapporto tra riposi giornalieri e settimanali).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)