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Sez. L, Sentenza n. 14880 del 23/11/2001 (Rv. 550557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Autoferrotranvieri turnisti - Determinazione del riposo settimanale - Normativa applicabile.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

L'art. 1, comma secondo, della legge n. 370 del 1934 esclude in maniera chiara dal proprio ambito applicativo il personale autoferrotranviario e d'altra parte il combinato disposto degli artt. 4 e 8, comma terzo, del regolamento CEE n. 3820 del 1985 in modo altrettanto evidente - e tale, quindi, da escludere la sussistenza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la sua corretta interpretazione - escludono dall'ambito applicativo del regolamento stesso e, in particolare, dall'attribuibilità di una misura minima di quarantacinque ore di riposo cumulato, giornaliero e settimanale "i trasporti effettuati a mezzo di veicoli adibiti a trasporto viaggiatori in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i cinquanta chilometri orari" di lunghezza e non di percorrenza giornaliera. Ne consegue che per determinare la misura del riposo settimanale da riconoscere al personale autoferrotranviario che lavori in turni non può che farsi applicazione, in via analogica, dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 370 del 1984 per il lavoro a squadre (ossia a turni), secondo il quale l'inizio dell'arco temporale di ventiquattro ore di riposo settimanale coincide con l'inizio del turno non lavorato con il quale termina il precedente riposo giornaliero.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 20/12/1985 num. 3820 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 20/12/1985 num. 3820 art. 8 com. 3, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)