Sez. L, Sentenza n. 2136 del 14/02/2001 (Rv. 543847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Autoferrotramvieri - Riposo settimanale di ventiquattro ore - Disciplina.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Al riposo settimanale del personale autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge n. 370 del 1934, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall'ora di inizio del turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in applicazione analogica del principio stabilito dall'art. 3, comma terzo, della citata legge n. 370 del 1934.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)