Sez. 1, Sentenza n. 16608 del 05/11/2003 (Rv. 567899 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività di servizi di investimento mobiliare - Procedimento sanzionatorio - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione 'per relationem' - Rinvio alla proposta della Consob - Ammissibilità - Presupposti - Indicazione specifica dell'atto - Accesso all documento - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di prestazioni di servizi di investimento mobiliare è applicabile l'art. 3, legge n. 241 del 1990 e, conseguentemente, il decreto del Ministro del tesoro che applica la sanzione può essere motivato 'per relationem', mediante il rinvio all'atto della Consob recante la proposta di irrogazione della sanzione, purché quest'ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)