Sez. 1, Sentenza n. 12320 del 06/07/2004 (Rv. 574176 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione 'per relationem' - Ammissibilità - Presupposti - Indicazione specifica dell'atto - Accesso al documento - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile l'art. 3, legge n. 241 del 1990 e, conseguentemente, il decreto che applica la sanzione (nel caso, del Ministro del Tesoro) può risultare motivato per relationem', non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria (ad. es., art. 7, comma primo, legge n. 212 del 2000, recante Statuto del contribuente) tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)