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Sez. L, Sentenza n. 32172 del 12/12/2024 (Rv. 673434-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' | Applicazione di una determinata disciplina collettiva - Obbligatoria apertura di posizione contributiva - Compatibilità - Verifica demandata al giudice del merito - Necessità - Ragioni - Fattispecie. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673434-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA'

Spetta al giudice del merito verificare in concreto la compatibilità tra l'applicazione di una disciplina collettiva e l'obbligatoria apertura di una posizione contributiva, in quanto la fondatezza della relativa pretesa non può desumersi in via esclusiva dalla soggezione ad un determinato c.c.n.l. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione del Comune di Palermo avverso gli avvisi di addebito volti al recupero, da parte dell'INPS, del contributo di finanziamento dell'indennità economica di malattia per il periodo 2013-2016, relativa a lavoratori ex dipendenti della società Coime, assoggettata al c.c.n.l. edilizia, utilizzati dal Comune - per effetto dell'intervento straordinario contenuto nel d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986 - con reiterati contratti a termine e successivamente stabilizzati alle dipendenze dell'ente pubblico).

Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 16 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 274 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)