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Sez. L, Sentenza n. 25047 del 13/10/2008 (Rv. 605113 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Erogazione da parte del datore di lavoro per disposizione di legge o del contratto collettivo - Esonero dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS - Sussistenza - Fondamento - Art. 6, secondo comma, legge n. 138 del 1943 - Norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 20, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008 - Contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e con l'art. 117, primo comma, Cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605113-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

L'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, ha stabilito che l'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, va inteso nel senso che quando il trattamento di malattia venga corrisposto, per legge o per contratto collettivo, direttamente dal datore di lavoro - con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione dell'indennità - il medesimo non è tenuto al versamento della relativa contribuzione all'istituto. Né può ritenersi che la disposizione - anche a prescindere dalla sua esatta qualificazione, quale norma di interpretazione autentica, di per sé intrinsecamente retroattiva, ovvero quale norma innovativa dotata di efficacia retroattiva - si ponga in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e con l'art. 117, primo comma, Cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), trovando la diversa distribuzione degli oneri di contribuzione tra datore di lavoro e istituto previdenziale giustificazione nel principio di solidarietà, la cui attuazione costituisce motivo imperioso di interesse generale ed è idonea, nella materia civile, ad abilitare, secondo la stessa giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (SCM Scanner de l'Ouest ed autres c. France, sentenza del 21 giugno 2007, ric. n. 12106/03), anche interventi retroattivi, tanto più ove l'ingerenza della norma investa processi pendenti contro soggetti diversi dallo Stato (nella specie l'INPS), imponendone un esito favorevole per la parte privata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)