Sez. L, Sentenza n. 9277 del 15/12/1987 (Rv. 456460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - COORDINAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO AZIENDALE CON QUELLA DEL CONTRATTO NAZIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ISOLAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEFINITE IN SEDE AZIENDALE DALLE DECLARATORIE GENERALI DEL CONTRATTO NAZIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - COORDINAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO AZIENDALE CON QUELLA DEL CONTRATTO NAZIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ISOLAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEFINITE IN SEDE AZIENDALE DALLE DECLARATORIE GENERALI DEL CONTRATTO NAZIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il contratto aziendale ancorché possa contenere, rispetto a quello nazionale, Disposizioni meno favorevoli per i lavoratori, tuttavia, in Mancanza di espressa previsione in tal senso, specifica la disciplina generale in relazione a peculiari situazioni aziendali, accordando ai lavoratori una maggiore tutela, con l'eliminazione delle situazioni d'incertezza ad essi dannose. Pertanto anche nella materia concernente la definizione delle qualifiche, la necessità (salva contraria volontà delle parti) dell'interpretazione del contratto aziendale in coordinazione con quello nazionale esclude che le figure professionali definite in Sede aziendale possano essere isolate dalle declaratorie generali del contratto nazionale. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, per aver escluso che, in virtù dell'accordo aziendale del 25 maggio 1974, le "maestre" con anzianità ultraquinquennale, addette alla guida ed al controllo, con apporto di conoscenza tecnico-pratica, di un gruppo di altre quindici dipendenti, potessero essere inquadrate nel quinto livello b, se prive di quel "certo potere di iniziativa" richiesto dal contratto collettivo nazionale del 4 maggio 1973 per le industrie metalmeccaniche a partecipazione statale). (V 1177/84, mass n 433314; (V 1035/82, mass n 418899).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 04/05/1973 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)